Contratto di noleggio / Accordo relativo al foro competente
- Inizio e fine dell’accordo
Il presente contratto di locazione o comodato di veicolo (d’ora in avanti denominato contratto) ha durata dal momento della presa in consegna del veicolo fino al momento di restituzione dello stesso concordato nel contratto.
- Presa in consegna del veicolo
Il locatore o comodante (d’ora in avanti denominato garage) consegna il veicolo con il serbatoio pieno, pulito, controllato, senza difetti e dotato della necessaria documentazione. Con la consegna del veicolo da parte del garage o di un suo rappresentante diventa immediatamente esigibile il pagamento della cauzione concordata da parte del conduttore o comodatario (d’ora in avanti denominato cliente). Eventuali reclami da parte del cliente in merito al veicolo e/o ai relativi accessori devono essere da questi prontamente segnalati al garage al momento della presa in consegna. Inoltre in cliente è consapevole ed accetta che sul veicolo sia presente un dispositivo di tracciamento e localizzazione GPS. : Il Cliente accetta tale sistema di GPS.
- Restituzione del veicolo
Il veicolo e tutti i relativi accessori devono essere restituiti al momento indicato nel contratto presso la competente stazione di restituzione di cui al contratto, in condizioni regolari, con il serbatoio pieno e pulito. In caso di ritardo, il cliente è tenuto a risarcire il danno conseguente e a rispondere, oltre che nei limiti delle regole di responsabilità, anche per caso fortuito. Qualora i il cliente non restituisca il veicolo con il serbatoio pieno è tenuto a pagare i costi per il carburante oltre al servizio di rifornimento. Nel caso in cui il veicolo sia restituito sporco, le necessarie operazioni di pulizia saranno effettuate a carico del cliente. Al momento della restituzione del veicolo devono essere segnalati al garage eventuali difetti e danni. La restituzione del veicolo può avvenire solamente entro i regolari orari di apertura del garage e solo direttamente al garage o a un suo rappresentante. Il semplice atto di parcheggiare il veicolo presso il garage, così come il semplice atto di parcheggiare al di fuori degli orari di apertura con consegna delle chiavi all’attenzione del garage non costituiscono una restituzione e non hanno alcun effetto liberatorio per il cliente.
- Proroga della durata del contratto
Una proroga della durata del contratto è possibile solo con il consenso scritto del garage e prima del termine della durata in corso. Il garage ha diritto a negare tale proroga senza dover addurre alcuna motivazione. Qualora il garage acconsenta alla proroga della durata del contratto, rimangono valide – salvo diversa convenzione per iscritto – tutte le condizioni del contratto originario.
- Restituzione anticipata della cosa locata In caso di contratto di locazione, la restituzione anticipata non è possibile per questo
- Restituzione tardiva
- della cosa locata:
Il nolo viene calcolato per giorno di locazione. Salvo convenzione contraria nel contratto, un giorno di locazione corrisponde a 24 ore. In caso di restituzione tardiva con un ritardo superiore a 30 minuti viene fatturato un giorno di locazione per ogni 24 ore iniziate.
- della cosa concessa in comodato:
In caso di ritardo superiore a 30 minuti nella restituzione del veicolo concesso in comodato, per ogni 24 ore iniziate il comodatario è tenuto a pagare al comodante – indipendentemente dal danno causato dal ritardo e in aggiunta all’eventuale risarcimento danni – il canone di locazione giornaliero.
- Riparazioni
I difetti che il cliente non è tenuto a eliminare in prima persona devono essere immediatamente segnalati al garage; il cliente deve altresì seguire le istruzioni di quest’ultimo in merito all’eliminazione dei difetti stessi. In merito ai costi connessi a tali i difetti è necessaria la previa garanzia dell’assunzione delle spese da parte del garage. Le spese effettuate nell’ambito di una tale garanzia saranno rimborsate al cliente al momento della restituzione del veicolo dietro presentazione delle corrispondenti ricevute.
- Comportamento in caso di incidente ed eventi particolari
In caso di eventi quali incidente, furto (furto con scasso, appropriazione indebita ecc.), smarrimento, incendio, danno da selvaggina o di altro tipo, il cliente è tenuto a informare immediatamente la polizia e a richiedere a quest’ultima la stesura di un rapporto. Ciò vale anche in caso di incidenti per colpa propria senza concorso di terzi. Non devono essere riconosciute le pretese di una eventuale controparte. In ogni caso è sempre necessario informare senza indugio il garage.
Qualora si verifichi uno qualsiasi degli eventi citati, anche in caso di danno di minima entità, il cliente è tenuto a presentare prontamente una dettagliata relazione scritta allegando anche uno schizzo. In caso di incidente, tale relazione deve contenere in particolare nome e indirizzo delle persone coinvolte, così come degli eventuali testimoni, oltre che le targhe dei veicoli coinvolti. In caso di furto è necessario presentare al garage entro 24 ore le chiavi ancora disponibili, una relazione sulla dinamica del furto stesso e il relativo rapporto di polizia.
- Usi non consentiti / Restrizioni di
entrata/uscita È fatto divieto al cliente di utilizzare il veicolo:
- Per partecipare a eventi nel campo degli sport motoristici, test drive e corsi di
- Per il trasporto di merci o persone dietro
- Per tirare, trainare o spostare in altro modo un altro veicolo, salvo qualora il veicolo locato sia appositamente previsto a tale
- In condizioni di sovraccarico, ovvero con un numero di passeggeri o un carico utile superiori rispetto ai valori indicati nella licenza di
- Per il trasporto di sostanze infiammabili, esplosive, velenose o pericolose in altro
- Per commettere reati doganali e altri reati, anche qualora questi siano punibili solo in base al diritto del luogo in cui sono
- Responsabilità del cliente
- Il cliente risponde per tutti i danni che il garage dovesse subire a causa di comportamenti illeciti, non conformi al contratto o poco accurati da parte del cliente o dei suoi ausiliari, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno colpa da parte
- Il cliente risponde inoltre per tutti i difetti e i danneggiamenti del veicolo che gli siano Ciò comprende segnatamente, ma non esclusivamente, i danni che si verificano in caso di: rifornimento con il carburante errato; inosservanza delle altezze massime all’ingresso di garage, sottopassaggi e simili; uso non regolamentare di catene da neve e portasci o caricamento disattento di quest’ultimo; mancata cura nell’uso degli interni del veicolo (in particolare fori da sigaretta, strappi e macchie su sedili e tappetini); guida fuori strada e generico uso
imprudente (in particolare danni al sottoscocca, allo sterzo, al cambio, alle sospensioni e agli ammortizzatori, così come agli assi, alle soglie, alla coppa dell ’olio, alle condutture, all’impianto di scarico, ai deflettori, alle coperture e agli pneumatici); manipolazione scorretta del veicolo (danni meccanici a frizione, cambio, sospensioni ecc. non coperti dalla garanzia del garage); uso improprio dei tetti apribili (in particolare mancata chiusura della copertura in caso di pioggia, vento ecc.).
- La responsabilità comprende i costi di riparazione o, in caso di danno totale, il valore del veicolo oltre agli ulteriori danni, come ad esempio i costi di traino, i costi di perizia, la perdita di valore dell’oggetto preso in locazione, i mancati proventi da locazione, le spese legali e gli oneri amministrativi.
- Qualora in relazione all’uso del veicolo siano comminate multe o sanzioni per le quali il garage venga chiamato a rispondere, il cliente dovrà rimborsare al garage l’importo corrispondente più gli oneri Sono escluse multe e sanzioni dovute per colpe imputabili al garage. In caso di violazione delle leggi sulla circolazione stradale vigenti in Svizzera o all’estero, il cliente autorizza il garage a fornire i dati contrattuali a tutte le autorità e i pubblici uffici (polizia, ministero pubblico, servizi della circolazione ecc.) nazionali e stranieri.
- Qualora sia stata concordata una copertura secondo i principi del kasko totale, l’entità della responsabilità del cliente si riduce al valore della franchigia convenuta nel Tale esclusione della responsabilità non vale per i danni riportati al punto 11b ove nel caso concreto non sia prevista una copertura del danno del garage. L’esclusione della responsabilità non vale inoltre per i danni derivanti dall’uso da parte di un conducente non autorizzato o per uno scopo non consentito, in caso di omissione di soccorso da parte del cliente e di danno causato intenzionalmente o per negligenza grave ai sensi della LCStr, in particolare per spossatezza, inidoneità alla guida in seguito all’assunzione di alcol o stupefacenti, così come in caso di danni provocati dal carico.
- Un’eventuale esclusione della responsabilità del cliente da parte del garage è per il resto valida solo a condizione che sia convenuta in forma
- Responsabilità del garage
Il garage non risponde né nei confronti del cliente né verso terze persone per eventuali incidenti verificatisi nel corso della durata del contratto. Il garage non è inoltre responsabile di danni che il cliente possa subire in conseguenza del fatto che sul veicolo si presenti un guasto che impedisca la prosecuzione del viaggio, comporti una perdita di tempo o causi un danno danno indiretto di altro tipo.
- Modifiche al contratto
Ai fini della loro validità, eventuali integrazioni e modifiche al presente contratto richiedono la forma scritta.
- Validità della licenza di condurre Mediante la firma del presente contratto, il comodatario conferma l’autenticità e la validità della propria licenza di
- Disposizioni completive
A integrazione delle presenti disposizioni fa fede il Codice delle obbligazioni svizzero.
- Foro competente
In assenza di disposizioni di legge contrarie, le parti concordano la competenza dei tribunali ordinari presso la sede o il domicilio del garage. Quest’ultimo ha facoltà di adire in alternativa anche i tribunali ordinari presso la sede e/o il domicilio del cliente.